Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.
Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclusi, deve essere redatta in lingua inglese.
In linea di massima, ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di progetto che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
L’Ungheria è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo. La Svizzera può presentare proposte all’Ungheria per i progetti da finanziare, tra cui progetti di istituzioni multilaterali, nazionali o transnazionali. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 e, per quanto riguarda gli aiuti globali, il meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti, il fondo di assistenza tecnica e il fondo borse di studio, nell’Appendice 34.
Tutti i progetti devono essere promossi dall’Ungheria e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit dei progetti e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Ungheria conformemente a quanto previsto nell’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di progetti finanziati con il contributo. L’Ungheria è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.
All’entrata in vigore del presente Accordo, l’Ungheria aprirà un conto bancario separato presso il Tesoro di Stato ungherese sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.
Le procedure di pagamento sono definite nel capitolo 4 dell’Appendice 2 del presente Accordo.