Consolidation: 0.975.248.5 - 2010-05-07
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.975.248.5 RU 2010 1729; FF 2010 393Traduzione Dal testo originale francese.Accordotra la Confederazione Svizzera e il Regno del Lesotho concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimentiConcluso il 16 giugno 2004Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 2010RU 2010 1727 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 maggio 2010 (Stato 7 maggio 2010) PreamboloIl Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Lesotho,animati dal desiderio di r
- SR-Nummer
- SR 0.975.248.5
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 07.05.2010
- Data del documento
- 16.06.2004
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 1 – DefinizioniArt. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadin…
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Art. 2 – Campo di applicazioneArt. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente…
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Art. 3 – Promozione, autorizzazioneArt. 3 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente crea e mantiene condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investimenti sul proprio territorio degli investitori dell’altra Parte contraent…
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Art. 4 – Protezione, trattamentoArt. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sic…
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Art. 5 – Libero trasferimentoArt. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a tali investitori il libero trasferimento, senza alcuna…
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Art. 6 – Espropriazione, indennizzoArt. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli invest…
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Art. 7 – Compensazione per perditeArt. 7 Compensazione per perdite Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, insurrez…
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Art. 8 – Principio di surrogazioneArt. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Par…
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Art. 9 – Controversie tra un investitore di una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraenteArt. 9 Controversie tra un investitore di una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte cont…
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Art. 10 – Controversie tra le Parti contraentiArt. 10 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via dipl…
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Art. 11 – Altri obblighiArt. 11 Altri obblighi (1) Le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale che accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più…
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Art. 12 – Entrata in vigoreArt. 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per l’entrata in vigor…
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Art. 13 – Durata ed estinzioneArt. 13 Durata ed estinzione (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quindici anni. Trascorso tale termine l’Accordo continua a rimanere in vigore, a meno che l’una o l’altra Parte contraente non lo d…
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- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.06.2004
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- Ambito giuridico
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