Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 151 Sessioni 1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione. 2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria. Titolo quinto: Autorità federali / Capitolo 2: Asse