Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 nonché gli organi di sicurezza della Confederazione possono trattare le informazioni opportune per garantire la sicurezza delle informazioni, compresi i dati personali.
Possono scambiare tra loro informazioni di cui al capoverso 1, compresi dati personali, nonché con organizzazioni nazionali, internazionali ed estere di diritto pubblico e privato se:
ciò è appropriato per garantire la sicurezza delle informazioni;
non vengono violati obblighi di tutela segreto legali o contrattuali;
vengono rispettate le direttive della legislazione federale sulla protezione dei dati; e
queste organizzazioni svolgono compiti legali nell’ambito della sicurezza delle informazioni che corrispondono a quelli dell’autorità o dell’organizzazione che comunica i dati.
Se è necessario per la gestione di un incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza possono trattare o scambiare tra loro anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge del 25 settembre 202022 sulla protezione dei dati di persone che vi hanno partecipato o che vi erano o vi potrebbero essere coinvolte.
Se nel caso di un incidente legato alla sicurezza in seno alla Confederazione o presso terzi che collaborano con la Confederazione vengono sottratte e pubblicate in Internet informazioni, possono scaricare e analizzare le informazioni per valutare il grado di coinvolgimento della Confederazione e adottare le misure di protezione necessarie. Non possono trattare dati che non sono rilevanti ai fini della valutazione.
Possono applicare queste misure già in presenza di un sospetto concreto.