Per la gestione della sicurezza delle informazioni le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 possono utilizzare un sistema d’informazione (applicazione SGSI).
Nell’applicazione SGSI possono trattare tutte le informazioni relative alla gestione della sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza nonché i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 46 capoverso 3.
Possono collegare le loro applicazioni SGSI e scambiare tra loro informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza delle informazioni tramite interfacce automatizzate.