Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.
Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.
I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.