L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.