Ordinanza della CaF del 25 maggio 2022 concernente il voto elettronico (OVE)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
161.116 Ordinanza della CaFconcernente il voto elettronico(OVE)del 25 maggio 2022 (Stato 1° luglio 2022) La Cancelleria federale svizzera (CaF),visti gli articoli 27e capoverso 1bis, 27g capoverso 2, 27i capoverso 3e 27l capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 24 maggio 1978RS 161.11 sui diritti politici (ODP),ordina:
- SR-Nummer
- SR 161.116
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2022
- Data del documento
- 25.05.2022
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Articoli18
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni per la concessione del nulla osta per prove con il voto elettronico.
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Art. 2 – DefinizioniArt. 2 Definizioni 1 Si intende per: a. sistema: l’insieme del software e delle infrastrutture utilizzati per lo svolgimento di scrutini per via elettronica; b. sistema online: la parte del sistema utilizzata per la ver…
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Art. 3 – Condizioni di base per la concessione del nulla osta per il voto elettronico per ogni singolo scrutinioArt. 3 Condizioni di base per la concessione del nulla osta per il voto elettronico per ogni singolo scrutinio Il nulla osta per il voto elettronico è concesso per ogni singolo scrutinio; devono essere adempiute le segu…
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Art. 4 – Analisi dei rischiArt. 4 Analisi dei rischi 1 Il Cantone effettua un’analisi dei rischi con la quale dimostra, specificando le ragioni, che nel suo ambito di responsabilità i rischi di sicurezza sono sufficientemente bassi. A tal fine ti…
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Art. 5 – Requisiti posti alla verificabilità completaArt. 5 Requisiti posti alla verificabilità completa 1 È garantito che ogni manipolazione che causa una falsificazione del risultato possa essere constatata tutelando il segreto del voto (verificabilità completa). Tale g…
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Art. 6 – Validità delle note di confermaArt. 6 Validità delle note di conferma Per la validità delle note di conferma di cui all’articolo 5 è determinante l’affidabilità: a. della parte affidabile del sistema, per le note di conferma di cui all’articolo 5 cap…
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Art. 7 – Tutela del segreto del voto ed esclusione di risultati parziali anticipatiArt. 7 Tutela del segreto del voto ed esclusione di risultati parziali anticipati Per la tutela del segreto del voto e l’esclusione di risultati parziali anticipati all’interno dell’infrastruttura sono determinanti: a.…
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Art. 8 – Requisiti posti alla parte affidabile del sistemaArt. 8 Requisiti posti alla parte affidabile del sistema 1 La parte affidabile del sistema comprende uno o più gruppi di componenti di controllo. 2 Le note di conferma sono valide (art. 6) e il segreto del voto è tutela…
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Art. 9 – Misure supplementari per ridurre i rischiArt. 9 Misure supplementari per ridurre i rischi Qualora, nonostante le misure prese, i rischi non risultino sufficientemente bassi, occorre adottare misure supplementari per ridurli. Ciò vale in particolare anche quand…
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Art. 10 – Requisiti posti alla verificaArt. 10 Requisiti posti alla verifica 1 Enti indipendenti verificano su incarico della Cancelleria federale: a. il protocollo crittografico (n. 26.1 dell’allegato); b. il software del sistema (n. 26.2 dell’allegato); c.…
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Art. 11 – Pubblicazione del codice sorgente e della documentazione relativa al sistema e al suo esercizioArt. 11 Pubblicazione del codice sorgente e della documentazione relativa al sistema e al suo esercizio 1 Il Cantone provvede affinché i seguenti documenti siano pubblicati: a. il codice sorgente del software del sistem…
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Art. 12 – Modalità di pubblicazioneArt. 12 Modalità di pubblicazione 1 I documenti da pubblicare secondo l’articolo 11 devono essere preparati e muniti di documentazione in modo tale che possano essere letti e analizzati nella maniera più semplice possib…
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Art. 13 – Coinvolgimento del pubblicoArt. 13 Coinvolgimento del pubblico 1 Il Cantone designa un organo al quale le persone interessate possano trasmettere segnalazioni volte a migliorare il sistema, tra cui: a. segnalazioni di lacune nei documenti pubblic…
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Art. 14 – Responsabilità e competenze per il corretto svolgimento degli scrutini per via elettronicaArt. 14 Responsabilità e competenze per il corretto svolgimento degli scrutini per via elettronica 1 Il Cantone si assume la responsabilità globale per il corretto svolgimento degli scrutini per via elettronica. 2 Deve…
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Art. 15 – Documenti relativi alle domandeArt. 15 Documenti relativi alle domande 1 Alle domande di cui all’articolo 27e ODP vanno allegati informazioni sugli impieghi previsti del voto elettronico e documenti sull’adempimento dei requisiti legali. Tra questi r…
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Art. 16 – Ulteriori disposizioniArt. 16 Ulteriori disposizioni 1 I requisiti dettagliati di natura tecnica e amministrativa posti al voto elettronico sono disciplinati nell’allegato. 2 In casi eccezionali la Cancelleria federale può esonerare un Canto…
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Art. 17 – Abrogazione di un altro atto normativoArt. 17 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della CaF del 13 dicembre 2013 [RU 2013 5371; 2018 2279] concernente il voto elettronico è abrogata. [RU 2013 5371; 2018 2279]
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Art. 18 – Entrata in vigoreArt. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
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Allegati1
Requisiti tecnici e amministrativi posti al voto elettronicoAllegato (art. 2 cpv. 1 lett. k e 2, 9, 10 cpv. 1 e 2 nonché 16 cpv. 1) Requisiti tecnici e amministrativi posti al voto elettronico 1. Definizioni Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2, si intende per: 1.1. tute…Link diretto
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