Di norma, la Camera si riunisce:
gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell’Assemblea federale;
almeno una volta all’anno in una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.
è
fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art. 2 LParl).