Nel primo anno della legislatura, i membri del Consiglio di presidenza sono eletti dalla Camera appena dopo la sua costituzione e, negli anni successivi, all’inizio della prima seduta.
Nell’elezione è tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.
Se un seggio in seno al Consiglio di presidenza diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un’elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l’elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell’inizio della sessione estiva.