Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:
dirige i dibattiti della Camera;
salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l’ordine del giorno nell’ambito della programma della sessione elaborato dall’Ufficio;
dirige il Consiglio di presidenza e l’Ufficio della Camera;
rappresenta la Camera verso l’esterno.
Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.
Se entrambi i vicepresidenti sono anch’essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell’ordine, da:
un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d’uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.
I due vicepresidenti:
assistono il presidente;
svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.
Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.