I beni e le prestazioni di servizi che non vengono acquistati secondo le disposizioni del capitolo 2 sono acquistati dai servizi richiedenti. I dipartimenti possono designare un’unità amministrativa addetta all’acquisto centralizzato di tali beni e prestazioni di servizi per l’intero dipartimento.
I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a una chiara definizione delle competenze e dei processi.
Garantiscono altresì un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell’ambito dei mandati accordati in materia di consulenza politica e di ricerca.
Su richiesta di un servizio richiedente o di un dipartimento, l’UFCL può acquistare beni e prestazioni di servizi che non vengono acquistati secondo le disposizioni del capitolo 2 e concludere contratti quadro per tali acquisti.