Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 13 Lingua romancia 1 L’unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio. 2 La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall’articolo 3 dell’ordinanza del 4 giugno 2010RS 441.11 sulle lingue. RS 441.11 Sezione 4: Disposizion