Le missioni diplomatiche, i posti consolari e le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, come pure i loro membri e le persone autorizzate ad accompagnarli beneficiano automaticamente dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, non appena sono stati autorizzati dal DFAE a stabilirsi in Svizzera.
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale oppure, in via eccezionale, mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale: 28
le organizzazioni intergovernative;
le istituzioni internazionali;
le organizzazioni internazionali quasi intergovernative;
i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
i tribunali internazionali;
i tribunali arbitrali.
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE o mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale:
le missioni speciali;
le conferenze internazionali;
le commissioni indipendenti;
gli altri organismi internazionali.
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati alle personalità che esercitano un mandato internazionale mediante decisione unilaterale del Consiglio federale.