Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
Art. 25 – Pluricittadinanza
Art. 25
Pluricittadinanza
- Contesto dell’atto
- SR 195.1 · LSEst · Legge federale · Consolidation: 195.1 - 2018-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2018
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Art. 25 Pluricittadinanza Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante. Titolo secondo: Svizzeri all’estero / Capitolo 4: Aiuto sociale / Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale
- SR-Nummer
- SR 195.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.09.2014
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale