Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
Art. 25 – Pluricittadinanza
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Art. 25
Pluricittadinanza
- Contesto dell’atto
- SR 195.1 · LSEst · Legge federale · Consolidation: 195.1 - 2018-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2018
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Testo del documento1
Articoli69
1Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto 1 La presente legge disciplina: a. le misure di assistenza, di messa in rete e di informazione degli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il so…
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Art. 2 – ScopoArt. 2 Scopo Con la presente legge la Confederazione intende: a. disciplinare in modo uniforme e coerente i diritti e gli obblighi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero nonché i servizi che essa fornisce…
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Art. 3 – DefinizioniArt. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s’intende per: a. Svizzeri all’estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all’estero; b. registro degli Svizzeri all’e…
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Art. 4 – Legislazione dello Stato ospiteArt. 4 Legislazione dello Stato ospite Le autorità e le rappresentanze svizzere rispettano la legislazione dello Stato ospite.
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Art. 5 – Responsabilità individualeArt. 5 Responsabilità individuale Chiunque prepara e svolge un soggiorno all’estero oppure esercita un’attività all’estero ne risponde in prima persona.
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Art. 6 – RaccomandazioniArt. 6 Raccomandazioni Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, segnatamente consigli di viaggio.
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Art. 7 – Sportello unicoArt. 7 Sportello unico 1 Il DFAE è l’interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero. 2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze. 3 Coordina i…
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Art. 8 – Strategia di politica esteraArt. 8 Strategia di politica estera Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero.
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1Titolo secondo: Svizzeri all’estero
2Capitolo 1: Rete di contatti e informazione
Art. 9 – Rete di contattiArt. 9 Rete di contatti 1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all’estero e sfruttano la loro rete di contatti. 2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le re…
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Art. 10 – InformazioneArt. 10 Informazione 1 La Confederazione informa gli Svizzeri all’estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge. 2 Il DFAE può segnatamente mettere a d…
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2Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all’estero
Art. 11 – Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’esteroArt. 11 Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero 1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli…
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Art. 12 – AnnuncioArt. 12 Annuncio 1 L’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero avviene annunciandosi presso la rappresentanza competente. 2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio dello Svizzero all’estero. Il Con…
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Art. 13 – Comunicazione di cambiamentiArt. 13 Comunicazione di cambiamenti 1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all’estero sono tenuti a comunicare alla rappresentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano. 2…
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Art. 14 – Radiazione dal registro e distruzione dei datiArt. 14 Radiazione dal registro e distruzione dei dati 1 L’iscrizione è radiata dal registro degli Svizzeri all’estero se la persona iscritta: a. ha eletto domicilio in Svizzera; b. non possiede più la cittadinanza sviz…
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2Capitolo 3: Diritti politici
Art. 15 – Diritto applicabileArt. 15 Diritto applicabile 1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria. 2 Per i dir…
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Art. 16 – EstensioneArt. 16 Estensione 1 Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto i 18 anni di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali. 2 L’eleggibilità è determinata sec…
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Art. 17 – Esclusione dal diritto di votoArt. 17 Esclusione dal diritto di voto Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 Cost. s’intendono gli Svizzeri all’estero che: a. secondo il diritto svizzero sono sottopo…
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Art. 18 – Esercizio del diritto di votoArt. 18 Esercizio del diritto di voto 1 Gli Svizzeri all’estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio. 2 Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune d’o…
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Art. 19 – Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazioneArt. 19 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione 1 Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano al Comune in cui esercitano il loro diritto di voto (Comune di voto) per i…
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Art. 20 – Catalogo elettorale degli Svizzeri all’esteroArt. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero 1 Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero in modo centralizzato presso l’amministrazione cantonale o presso l’amministrazione della capital…
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Art. 21 – Misure di promozioneArt. 21 Misure di promozione Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può prendere misure per facilitare l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero.
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2Capitolo 4: Aiuto sociale
3Sezione 1: Principio e misure preventive
Art. 22 – PrincipioArt. 22 Principio La Confederazione concede l’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che vivono in stato d’indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.
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Art. 23 – Misure preventiveArt. 23 Misure preventive La Confederazione può, in casi speciali, prendere o sostenere misure atte a proteggere gli Svizzeri all’estero da un’indigenza imminente.
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3Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale
Art. 24 – SussidiarietàArt. 24 Sussidiarietà L’aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all’estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospit…
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Art. 25 – PluricittadinanzaArt. 25 Pluricittadinanza Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.
Articolo attuale
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Art. 26 – Motivi di esclusioneArt. 26 Motivi di esclusione L’aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente: a. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri; b. ottiene o tenta di ottenere prestazioni di aiuto sociale facendo scie…
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3Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale
Art. 27 – Genere ed entitàArt. 27 Genere ed entità 1 Il genere e l’entità dell’aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede. 2 La Confederazi…
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Art. 28 – Condizioni e oneriArt. 28 Condizioni e oneri Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.
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Art. 29 – Cessione e costituzione in pegnoArt. 29 Cessione e costituzione in pegno 1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno. 2 Ogni cessione o costituzione in pegno di ai…
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Art. 30 – RimpatrioArt. 30 Rimpatrio 1 La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazi…
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Art. 31 – Spese di sepolturaArt. 31 Spese di sepoltura La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all’estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, per quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato ospite.
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3Sezione 4: Procedura
Art. 32 – RichiestaArt. 32 Richiesta 1 Gli Svizzeri all’estero chiedono l’aiuto sociale della Confederazione rivolgendosi alla rappresentanza competente. 2 La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e p…
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Art. 33 – DecisioneArt. 33 Decisione 1 La DC decide in merito alle richieste sottopostele e si fa garante dell’aiuto sociale che concede. 2 In casi urgenti l’aiuto indispensabile è concesso dalla rappresentanza; questa ne informa la DC. 3…
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Art. 34 – Collaborazione delle società di soccorsoArt. 34 Collaborazione delle società di soccorso Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all’estero.
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3Sezione 5: Restituzione
Art. 35 – Obbligo di restituzioneArt. 35 Obbligo di restituzione 1 Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia…
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Art. 36 – Durata dell’obbligo di restituzione e crediti senza interessiArt. 36 Durata dell’obbligo di restituzione e crediti senza interessi 1 La restituzione di una prestazione di aiuto sociale può essere richiesta entro dieci anni dall’ultimo versamento, salvo che il credito sia stato st…
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3Sezione 6: Ripartizione delle spese
Art. 37Art. 37 1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base al presente capitolo. 2 Le spese che la Svizzera deve rimborsare a un altro Stato in base a una convenzione d’ass…
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2Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero
Art. 38Art. 38 1 La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all’estero. 2 Essa può in particolare co…
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1Titolo terzo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all’estero
2Capitolo 1: Protezione consolare
3Sezione 1: Condizioni
Art. 39 – Persone fisicheArt. 39 Persone fisiche 1 La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche: a. Svizzeri all’estero e cittadini svizzeri che soggiornano all’estero; b. persone per le quali la Svizzera assume fun…
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Art. 40 – Persone giuridicheArt. 40 Persone giuridiche 1 La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche: a. soggette al diritto svizzero e organizzate conformemente alle sue disposizioni; e b. il cui centro dell’amministrazione e…
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Art. 41 – Protezione di interessi stranieriArt. 41 Protezione di interessi stranieri 1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale. 2 La…
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3Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione
Art. 42 – SussidiarietàArt. 42 Sussidiarietà La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l’…
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Art. 43 – Limitazione della protezione consolareArt. 43 Limitazione della protezione consolare 1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare. 2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto segnatamente se: a. vi è il rischio che tale aiuto sia pregiud…
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Art. 44 – Responsabilità della ConfederazioneArt. 44 Responsabilità della Confederazione 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958RS 170.32 sulla responsabilità. RS 170.32 2 La Confederazione…
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3Sezione 3: Aiuti
Art. 45 – Assistenza generale all’esteroArt. 45 Assistenza generale all’estero 1 L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine. 2 In casi particolari…
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Art. 46 – Privazione della libertàArt. 46 Privazione della libertà 1 Se apprende che una persona è stata privata della libertà all’estero, la rappresentanza si informa presso le autorità dello Stato ospite sui motivi di tale provvedimento. 2 La rapprese…
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Art. 47 – Prestiti d’emergenzaArt. 47 Prestiti d’emergenza La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, con obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovano provvisoriamente all’estero: a. per finanziare il viaggio di…
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Art. 48 – Situazioni di crisiArt. 48 Situazioni di crisi 1 Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi natura…
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Art. 49 – Rapimenti e presa di ostaggiArt. 49 Rapimenti e presa di ostaggi 1 La Confederazione può prestare assistenza a persone fisiche vittime di rapimenti o di prese d’ostaggi all’estero. 2 La rappresentanza venuta a conoscenza di un rapimento o di una p…
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2Capitolo 2: Altri servizi consolari
3Sezione 1: Servizi consolari del DFAE
Art. 50 – Servizi amministrativiArt. 50 Servizi amministrativi 1 Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa che non sono disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, segnatamente legalizzazioni, attestazioni, certificazio…
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Art. 51 – Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrioArt. 51 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio 1 Il DFAE offre un servizio d’informazione e di consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio in particolare ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge…
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Art. 52 – Navigazione marittimaArt. 52 Navigazione marittima Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 23 set…
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3Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti
Art. 53 – Stato civileArt. 53 Stato civile 1 Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e i servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) competenti in materia di stato civile. 2 Le rappresentanze svolgono i compiti concernen…
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Art. 54 – CittadinanzaArt. 54 Cittadinanza 1 Il DFAE coadiuva la Segreteria di Stato della migrazione La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni u…
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Art. 55 – Documenti d’identitàArt. 55 Documenti d’identità Il DFAE coadiuva l’Ufficio federale di polizia per il rilascio, il ritiro e la perdita di documenti d’identità all’estero secondo gli articoli 4–6, 7 e 8 della legge del 22 giugno 2001RS 143…
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Art. 56 – Notificazioni in materia militareArt. 56 Notificazioni in materia militare 1 Il servizio militare degli Svizzeri all’estero e degli Svizzeri che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 f…
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Art. 57 – Previdenza vecchiaia, superstiti e invaliditàArt. 57 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l’ufficio AI per gli assicurati all’estero per l’esecuzione dell’assicurazione facoltativa all’estero conformem…
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1Titolo quarto: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese
Art. 58 – FinanziamentoArt. 58 Finanziamento Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale per finanziare i provvedimenti previsti: a. all’articolo 21 (Misure di promozione); b.…
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Art. 59 – EmolumentiArt. 59 Emolumenti Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti, ai sensi dell’articolo 46a capoversi 2–4 della legge del 21 marzo 1997RS 172.010 sull’organizzazione del Governo e de…
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Art. 60 – Rimborso delle speseArt. 60 Rimborso delle spese 1 La persona all’origine di un servizio consolare rimborsa le spese sostenute dalla Confederazione. 2 Le spese sono rimborsate anche se il servizio prestato dalla Confederazione non è stato…
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Art. 61 – Rinuncia agli emolumenti o al rimborso delle speseArt. 61 Rinuncia agli emolumenti o al rimborso delle spese In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il p…
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1Titolo quinto: Disposizioni finali
Art. 62 – Rimedi giuridiciArt. 62 Rimedi giuridici La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
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Art. 63 – EsecuzioneArt. 63 Esecuzione 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. 2 Emana le disposizioni di esecuzione. 3 Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione richiedono l’approvazione della Confederazione.
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Art. 64 – Collaborazione e delega di attribuzioniArt. 64 Collaborazione e delega di attribuzioni 1 I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per pre…
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Art. 65 – StatisticheArt. 65 Statistiche Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidare l’analisi dei dati raccolti all’Ufficio federale di statistica o al DFAE conformemente al…
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Art. 66 – Abrogazione e modifica di altri atti normativiArt. 66 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
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Art. 67 – Disposizione transitoriaArt. 67 Disposizione transitoria Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano a essere versate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 68 – Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanzaArt. 68 Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 20 giugno 2014RS 141.0. In vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561). sulla cittad…
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Art. 69 – Referendum ed entrata in vigoreArt. 69 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° novembre 2015 DCF del 7 ott. 2015.…
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Allegati1
Abrogazione e modifica di altri atti normativiAllegato (art. 66) Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogati: a. la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero; b. la legge federale del 21 marzo 1973 sull’ai…Link diretto
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Art. 25 Pluricittadinanza Agli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l’aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante. Titolo secondo: Svizzeri all’estero / Capitolo 4: Aiuto sociale / Sezione 2: Condizioni per ottenere l’aiuto sociale
- SR-Nummer
- SR 195.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.09.2014
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale