Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all’estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti.
Art. 29 – Informazione
Art. 29
Informazione
- Percorso della struttura
- Titolo primo: Svizzeri all’estero Capitolo 4: Aiuto sociale Sezione 3: Rimpatrio
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.12.2024
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Art. 29 Informazione Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all’estero a spese della Confederazione, la DC ne informa le autorità cantonali competenti. Titolo primo: Svizzeri all’estero / Capitolo 4: Aiuto sociale / Sezione 3: Rimpatrio
- SR-Nummer
- SR 195.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.10.2015
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale