Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.
Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:
sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta all’estero o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto;
sono di provenienza illecita, e
sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conformemente all’articolo 4.
Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena.
In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria.