Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari:
La proprietà;
le servitù e gli oneri fondiari;
i diritti di pegno.
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Art. 958 Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari: 1. La proprietà; 2. le servitù e gli oneri fondiari; 3. i diritti di pegno. Libro quarto: Dei diritti reali / Parte terza: Del possesso e del registro fondiario / Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario / B. Iscrizione