Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 11 1 Le centrali concedono ai loro membri, sul prodotto della emissione, dei mutui la cui copertura è fissata in conformità dell’articolo 19. 2 Esse possono altresì concedere ad altri istituti di credito dei mutui garantiti in conformità dell’articolo 26. Capo II: Emissione di obbligazioni fond