L’ufficio del registro fondiario estrae i dati necessari per l’attribuzione del numero AVS e i dati di cui all’articolo 23a capoverso 3 lettere a e b:
dal registro degli assicurati tenuto dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC), secondo una delle procedure di cui all’articolo 134quarter capoversi 2–4 dell’ordinanza del 31 ottobre 194721 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS);
dai sistemi cantonali che confrontano periodicamente i loro dati con l’UCC.