Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa l’evasione delle opposizioni presentate in prima istanza, l’autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale.45
Con l’approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.