Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:
sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;
sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;
ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;
servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell’ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;
garantiscono unicamente il potere d’acquisto del capitale, sopportante i rischi;
non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.