Il consiglio d’amministrazione può abrogare o modificare le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se:
i diritti di conversione o d’opzione sono estinti;
tali diritti non sono stati accordati; o
tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato all’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione loro accordati.
Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato ha attestato per scritto questi fatti.