Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:
la base di calcolo degli emolumenti;
la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.