Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.
Art. 97 – In genere
Art. 97
- 44 RS 281.1
- 45 RS 272
- 46 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 97 1 Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. 2 L’esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889RS 281.1 sull’esecuzione e s
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale