Se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:
l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione;
il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio;
gli emolumenti;
se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO.
L’iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d’ufficio.
L’ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al tribunale o all’autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).