L’IPI controlla l’attività delle società di gestione e vigila affinché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d’attività.
Può emanare istruzioni sull’obbligo d’informare (art. 50).
Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone estranee all’amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.