Prima che l’annuncio di una concentrazione sia inoltrato, le imprese partecipanti e la segreteria possono stabilirne di comune accordo il contenuto preciso. Se reputa che alcune indicazioni o documenti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 non sono necessarie per l’esame del caso, la segreteria può esonerare le imprese partecipanti dall’obbligo di produrli. È fatto salvo l’obbligo di produrre le indicazioni e documenti complementari previsto nell’articolo 15.
Art. 12 – Annuncio facilitato
Art. 12
Annuncio facilitato
- Contesto dell’atto
- SR 251.4 · Ordinanza · Consolidation: 251.4 - 2013-01-01
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
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Art. 12 Annuncio facilitato Prima che l’annuncio di una concentrazione sia inoltrato, le imprese partecipanti e la segreteria possono stabilirne di comune accordo il contenuto preciso. Se reputa che alcune indicazioni o documenti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 non sono necessarie per l’esame
- SR-Nummer
- SR 251.4
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.06.1996
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale