La Commissione della concorrenza può precisare in formulari d’annuncio le indicazioni che devono essere fornite giusta l’articolo 11 e specificare a mezzo di note esplicative le condizioni dell’annuncio. Può stabilire fino a che punto un annuncio effettuato presso un’autorità estera possa essere utilizzato per comunicare un progetto di concentrazione in Svizzera.
La Commissione della concorrenza fa pubblicare sul Foglio federale i formulari d’annuncio e le note esplicative.