Il giudice provvede alla registrazione di suono e immagine.
Può delegare a terzi la registrazione se questi si impegnano a:
non utilizzare i dati per scopi propri;
trasmettere i dati solamente al giudice; e
distruggere i dati immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice.
Si assicura:
che la registrazione sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto processuale; e
che le persone non autorizzate non possano consultare, trasmettere, modificare, memorizzare o cancellare la registrazione.