La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.
Art. 274 – Promovimento
Art. 274
Promovimento
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 274 Promovimento La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio. Parte seconda: Disposizioni speciali / Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale / Capitolo 2: Procedura di divorzio / Sezione 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 272
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.12.2008
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale