Le iscrizioni devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o fatto, nella misura necessaria per l’intelligenza del protocollo o per la prova. Le notifiche fatte allo ufficio sono da annotarsi solo in quanto il loro contenuto possa avere una importanza giuridica. Per i provvedimenti, i decreti e le sentenze dell’autorità giudiziaria, basterà l’iscrizione sommaria del dispositivo. Ogni iscrizione dovrà rinviare agli atti relativi sotto la rubrica loro destinata.
Art. 9 – Iscrizioni
Art. 9
- Percorso della struttura
- A. Protocollo, atti e contabilità II. Tenuta del protocollo del fallimento Protocollo del fallimento b. Iscrizioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2021
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- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
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Art. 9 Le iscrizioni devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o fatto, nella misura necessaria per l’intelligenza del protocollo o per la prova. Le notifiche fatte allo ufficio sono da annotarsi solo in quanto il loro contenuto possa avere una importanza giuridica.
- SR-Nummer
- SR 281.32
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.07.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale