Agli atti preparatori e all’esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
Art. 102 – Principio generale
Art. 102150
- 150 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19962900).
- Contesto dell’atto
- SR 281.42 · RFF · Atto legislativo · Consolidation: 281.42 - 2012-01-01
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2012
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Art. 102 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). Agli atti preparatori e all’esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti d
- SR-Nummer
- SR 281.42
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.04.1920
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale