Stabilito il prospetto provvisorio dei contributi, l’amministrazione del fallimento può concludere, col consenso dell’assemblea dei creditori, transazioni circa la responsabilità o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi di singoli soci o di tutti.
L’assemblea dei creditori può esprimere il suo consenso sia autorizzando una determinata transazione, sia ratificando una transazione già conclusa.
In ambedue i casi la decisione dell’assemblea dei creditori può essere impugnata mediante reclamo dai creditori che non l’hanno accettata o dagli altri soci. Il ricorso al Tribunale federale è ricevibile anche quando il ricorrente pretende che la transazione è inadeguata alle circostanze.
Le pretese derivanti dalla responsabilità personale dei soci o dal loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi non possono essere cedute a’ sensi dell’articolo 260 della LEF7.