Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione368 o d’un Cantone369,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno370.