All’esecuzione di un’espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà pronunciate in un altro Cantone si applica l’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.
Per l’esecuzione di un’espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMin oppure con una misura privativa della libertà o una misura protettiva a tenore del DPMin pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione.21
Per l’esecuzione simultanea di espulsioni concorrenti pronunciate in diversi Cantoni è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.