L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o
le spese dell’imputato sono di esigua entità.
Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.