Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.
Se l’imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l’indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.276