Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
Art. 435 – Prescrizione
Art. 435
Prescrizione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 435 Prescrizione Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione. Titolo decimo: Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale / Capitolo
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale