La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate delle pubblicazioni ufficiali.
Art. 444 – Pubblicazioni ufficiali
Art. 444
Pubblicazioni ufficiali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 444 Pubblicazioni ufficiali La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate delle pubblicazioni ufficiali. Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali / Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale