Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del presente Codice.
Art. 445 – Disposizioni d’esecuzione
Art. 445
- Percorso della struttura
- Titolo dodicesimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 445 Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione del presente Codice. Titolo dodicesimo: Disposizioni finali / Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale