La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.