Nel dibattimento, l’accusato dev’essere assistito da un difensore.
Se l’accusato non ha ancora scelto un difensore, né gliene è stato designato uno d’ufficio durante l’istruzione preparatoria, il presidente del tribunale militare gli assegna un termine per designarlo.
Se il termine è trascorso senza che l’accusato abbia fatto la sua scelta oppure se il difensore designato non è in grado di prestare il suo ufficio, il presidente nomina un difensore d’ufficio. Se gravi motivi non vi si oppongono, è tenuto conto del desiderio dell’accusato di scegliersi un determinato difensore d’ufficio fra quelli elencati dal tribunale.
Designato il difensore, il presidente assegna all’accusato un congruo termine per presentare eventuali domande di ricusazione e per indicare i suoi mezzi di prova.