Il presidente del tribunale militare può ordinare d’ufficio la citazione di testimoni e periti e altre assunzioni di prove.
Il presidente può rifiutare di citare testimoni e periti e di ordinare assunzioni di prove se non li ritiene pertinenti. In questo caso, la parte interessata ha il diritto di rinnovare la sua domanda all’inizio del dibattimento.
Il presidente notifica per scritto le sue decisioni alle parti.