Il condannato dev’essere sentito; l’uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l’ultima parola.
Le disposizioni sul dibattimento e sulla sentenza (art. 130 segg.) s’applicano per analogia.
Il condannato dev’essere sentito; l’uditore e il difensore propongono e motivano le proprie conclusioni. Il condannato ha l’ultima parola.
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 159 Dibattimento 1 Se il tribunale militare o il tribunale militare d’appello deve pronunciarsi su una revoca della sospensione condizionale (art. 40 CPMRS 321.0) o un ripristino dell’esecuzione (art. 89 CPRS 311.0), dev’essere svolto un dibattimento. È fatto salvo l’articolo 119 capoverso 1bis