Per ragioni perentorie possono essere ordinati l’autopsia, il rinvio della sepoltura, l’esumazione o l’apertura dell’urna cineraria.
Art. 69 – Autopsia, esumazione
Art. 69
Autopsia, esumazione
- Percorso della struttura
- Titolo secondo: Procedura Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 9: Provvedimenti istruttori
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2024
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Art. 69 Autopsia, esumazione Per ragioni perentorie possono essere ordinati l’autopsia, il rinvio della sepoltura, l’esumazione o l’apertura dell’urna cineraria. Titolo secondo: Procedura / Capitolo 1: Disposizioni generali / Sezione 9: Provvedimenti istruttori
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.03.1979
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale