Il giudice istruttore può disporre un’inchiesta mascherata se:
sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM101: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;
la gravità del reato giustifica l’inchiesta mascherata; e
le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, l’inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP102.