Possono fungere da difensori i cittadini svizzeri titolari di una patente cantonale di avvocato e iscritti nel registro degli avvocati.150
Ogni militare appartenente a un corpo di truppa o a una formazione sottostante alla giurisdizione del tribunale, titolare di una patente cantonale di avvocato e iscritto nel registro degli avvocati, è tenuto su ordine del presidente del tribunale ad assumere la difesa d’ufficio.151
I tribunali militari allestiscono ogni anno un elenco dei difensori d’ufficio.
Nei procedimenti penali in cui le circostanze della causa devono essere tenute segrete per ragioni inerenti alla difesa nazionale o alla sicurezza dello Stato, il presidente del tribunale può ricusare il difensore designato dall’imputato. L’imputato dev’essere invitato a designare un altro difensore. Il presidente del tribunale deve avvertire il difensore delle prescrizioni militari sul mantenimento del segreto.