Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 6 Condizioni 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all’articolo 3. 2 Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri. Sezione 3: Sussidi d’esercizio